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Art. 709. Sospensione della consegna

Art. 709.  Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’estero. 

1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso  nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.

2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.