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Art. 464 octies. Revoca dell’ordinanza

Art. 464-octies. Revoca dell’ordinanza.

1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e  degli obblighi imposti. 

Vedi nota sub Titolo V-bis.