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Art. 735 bis. Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

Art. 735 bis. (1) Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro. 

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735 comma 2.

(1) L’art. 735 bis è stato aggiunto dall’art. 9 L. 9 agosto 1993, n. 328.