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Art. 87. Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere

Art. 87. Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere. La disposizione della prima parte dell’art. 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.