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Art. 164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

Art. 164.  Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.  La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto
se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore
abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente  pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta (1). Tuttavia, il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 28 aprile 1976 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma «nella parte in cui non
consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per il delitto, non
sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’art. 163».