CAPO II
Sezione IV
Competenza per connessione
Art. 12. (1) Casi di connessione. 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità.] (2)
(1) L’art. 12 comma 1 lett. b) e c) è stato così modificato dall’articolo 1 D.L. 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini...).
(2) Parole soppresse dall’art. 1, co. 1, L. 1° marzo 2001, n. 63 (in G.U. 22 marzo 2001, n. 68).
Si riporta l’art. 25, L. 63/2001 cit.:
«Art. 25 - 1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».