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Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie

Art. 136. Modalità di conversione di pene pecuniarie. Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

La Corte costituzionale (sent. n. 131 16/21: 11.1979) dicharò la illegittimità dell’art. 136 c.p. (e dell’art. 586, quarto comma, c.p.p. del 1930), che
stabilivano e disciplinavano nel testo originario la conversione della multa in reclusione e dell’ammenda in arresto, quando non fossero eseguite per
insolvibilità del condannato.

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 102) dispone ora che, sia la multa quanto l’ammenda, si convertono entrambe in libertà controllata che, riguardo
all’ammenda, non può superare i sei mesi (per il ragguaglio vedi art. 135 c.p.).