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Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero.

1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere,  congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

    a) se i procedimenti sono connessi a norma dell’articolo 12 [ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre] (1);

    b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o  l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza (2);

    c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

(1) La lett. a) è stata modificata dall’art. 1, co. 3, D.L. 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini). Le parole da «ovvero» fino alla fine sono state soppresse dall’art. 1, co. 4, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(2) La lett. b) è stata così sostituita dall’art. 1, co. 5, L. 1° marzo 2001, n. 63.

Il testo originario così disponeva: «b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza;».