Art. 651. Rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila (euro 206).
Procedura: v. articolo precedente.