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Art. 651. Rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale

Art. 651. Rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria  identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila (euro 206).

Procedura: v. articolo precedente.