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Art. 436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Art. 436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. Chiunque in occasione di un incendio, di una inondazione,di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Procedura: v. articolo precedente.