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Art. 270. Associazioni sovversive

Art. 270.  Associazioni sovversive.  Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a  sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio nelle ipotesi previste dal 1° e 3° comma (380 c.p.p.); non è consentito nel caso previsto dal 2° comma. Il fermo è consentito con esclusione dell’ipotesi prevista dal 2° comma (384 c.p.p.); 3) competenza: commi 1 e 3, Corte di Assise; comma 2, Tribunale collegiale (v. art. 33-bis, co. 1, lett.a), in relazione all’art. 407, co. 2, lett. a) n. 4, disposizioni che, per la medesima fattispecie di partecipazione, prevedeva la competenza del Tribunale collegiale).