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Art. 600 ter. Pornografia minorile

Art. 600-ter. (1) Pornografia minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (2).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o  pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni (euro 2.582) a lire cento milioni (euro 51.645) (3).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al  primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (4).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (5).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito  con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 (6).

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto  coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali (6).

(1) Articolo introdotto dall’art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 269.

(2) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. h), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, L. n.38/2006 cit.

(4) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(5) Comma aggiunto dall’art. 2, L. n. 38/2006 cit.

(6) Comma aggiunto dall’art. dall’art. 4, co. 1, lett. h), L. n. 172/2012 cit.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio per le ipotesi previste dai commi 1 e 2 (380 co. 2 lett. d) c.p.p.) e facoltativo per quelle previste dai commi 3 e 4 (381 co. 1 e 2 lett. l-bis) c.p.p.); 3) il fermo è consentito per le sole ipotesi previste dai commi 1 e 2 (384
c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale per le ipotesi punite con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (art. 33-bis c.p.p.); del Tribunale monocratico negli altri casi (ipotesi previste dai co. 4 e 6).

Vedi l’art. 16, comma 3, L. n.38/2006 cit. per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, L. 3 agosto 1998, n. 269 anche quando i delitti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono commessi in relazione all’art. 600-quater.1.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.

V. anche note sub Sezione I e sub art. 600 septies.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la realizzazione della videoripresa di un rapporto sessuale, non  limitata a un utilizzo privato, ma destinata a una  diffusione suscettibile di interessare un numero indeterminato di soggetti diversi integra il delitto di cui all’art.600-ter c.p. laddove coinvolti nella ripresa siano soggetti minori di età. In particolare trasmettere una videoripresa di contenuto pornografico a più persone attraverso il telefono cellulare potenzia il carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascun soggetto destinatario. Il delitto deve ritenersi integrato anche nell’ipotesi in cui  oggetto attivo della condotta criminosa sia a sua volta un minore di età (Sezione III, sentenza n. 27252 del 5 giugno - 12 luglio 2007).