Art. 285-bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri.
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
Articolo inserito dall’art. 1, co. 3, L. 21 aprile 2011, n. 62.