Art. 489. Uso di atto falso. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti,ridotte di un terzo.
[Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.]
Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.