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Art. 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter. (1) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in  attività economiche o finanziarie denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 24 della L. 19 marzo 1990 n. 55; poi sostituito dall’art. 5 L. 9 agosto 1993, n. 328. Il co. 1 è stato così modificato (nell’importo della multa) dall’art. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Procedura: 1) la procedibilità è d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori dei casi di flagranza quando ricorrono le condizioni previste  dall’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale collegiale.