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Art. 335. Registro delle notizie di reato

Art. 335. (1) Registro delle notizie di reato.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa  nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla  quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato il segreto sulle  iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di  essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

(1) Articolo così modificato prima dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 e poi (mediante l’inserimento del co. 3-ter) dall’art. 1, co. 26, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data  stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Per l’accesso al registro delle notizie di reato da parte di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), vedi l’art. 118-bis  c.p.p. introdotto dall’art. 14, L. 3 agosto 2007, n. 124.