CAPO I
DELLE CONTRAVVENZIONI
CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l’ordine
pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza
dei provvedimenti di polizia e le
manifestazioni sediziose e pericolose
Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila (euro 206).
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.
La pena prevista dal presente articolo si applica anche a talune violazioni in materia di allevamento di galline ovaiole: in proposito vedi l’art. 7, co. 6, D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267, come sostituito dall’art. 14, L. 6 agosto 2013, n. 97.