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Art. 348. Abusivo esercizio di una professione

Art. 348. Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Articolo così sostituito dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è facoltativo qualora ricorra l’ipotesi di cui al co. 3 (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 3) La competenza è del Tribunale monocratico.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 305, comma 5, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), viene punito a norma del presente art. 348 l’esercizio dell’attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 D.Lgs. n. 209/2005 cit.

Si riporta l’art. 19-bis, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”), aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28:

«Art. 19-bis. Abusiva attività di forma pensionistica. 1. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».