Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato.
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.
1 Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 non opera:
– con riferimento alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da un «testimone» che, nel prosieguo delle indagini, si scoprirà invece essere l’autore del reato (Cass. 9 marzo 1992, Pizzoleo, in Arch. n.proc. pen. 1992, p. 622);
– con riferimento alle dichiarazioni che l’imputato non ha formalmente reso in sede processuale (Corte Cost. 3-13 maggio 1993, n. 237).