Art. 664. (1) Distruzione o deterioramento di affissioni. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila (euro 77) a novecentomila (euro 464).
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51) a seicentomila (euro 309).
(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 48 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.