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Art. 403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

Art. 403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.

1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

1 bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile. (1)

(1) Il co. 1 bis è stato inserito dalla L. 7 agosto 1997, n. 267.