Art. 403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.
1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
1 bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile. (1)
(1) Il co. 1 bis è stato inserito dalla L. 7 agosto 1997, n. 267.