CAPO II
COMPETENZA
Sezione I
Disposizione generale
Art. 4. Regole per la determinazione della competenza. (1) 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
(1) Per i reati ministeriali la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio (art. 11 L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1).