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Art. 67. Incertezza sull’età dell’imputato

Art. 67. Incertezza sull’età dell’imputato.

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.