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Art. 648 bis. Riciclaggio

Art. 648-bis. (1) Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Articolo introdotto dall’art. 3, D.L. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, e poi così sostituito dall’art. 4, L. 9 agosto 1993, n. 328. Il co. 1 è  stato così modificato (nell’importo della multa) dall’art. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori dei casi di flagranza quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 71,  D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale collegiale.