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Art. 197. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Art. 197.  Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. (1)  Gli enti forniti di personalità  giuridica, eccettuati lo Stato, le Regioni,le Province e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal   colpevole, ovvero sia  commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso d’insolvibilità del condannato, d’una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.

(1) Articolo sostituito dall’art. 116 della legge 24 novembre 1981, n. 689.