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Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne

Art. 609-quater. (1) Atti sessuali con minorenne. Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (2).

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di  istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (3).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza  di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (4).

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Numero così sostituito dall’art. 6, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Comma inserito dall’art. 6, L. n. 38/2006 cit. e poi così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. r), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(4) Comma così modificato dall’art. 4, co. 1, lett. r), L. n. 172/2012 cit.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se ricorre una delle circostanze di cui all’art. 609 septies ultimo comma; 2) l’arresto è  obbligatorio per le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 (art. 380 co. 2 lett. d-ter) c.p.p.) e facoltativo per le ipotesi di cui al co. 5 (381 c.p.p.); per le ipotesi previste dal co.5 l’arresto è  qualora ricorra l’aggravante prevista dall’art.609-duodecies; 3) il fermo è consentito con esclusione dell’ipotesi di cui al comma 2 (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale  collegiale.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo, comporta l’applicazione delle specifiche misure di sicurezza personali previste dall’art. 609-nonies c.p.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di indiziato di delitto.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.