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Art. 147. Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

Art. 147. Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.  L’esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni (1).

Nel caso indicato nel n. 1), l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal
giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel n. 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul
figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre (2).

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti (3).

(1) Numero così sostituito dall’art. 1, co. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40.

(2) Comma prima sostituito dall’art. 1, co. 3, L. 40/2001 cit. e poi così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 4, L. 40/2001 cit.