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Art. 167. Estinzione del reato

Art. 167.  Estinzione del reato.  Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e
adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Il 2° comma è stato sostituito dall’art. 6 L. 7 febbraio 1990 n. 19. V. art. 689 c.p.p.