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Art. 511. Pena per i capi, promotori e organizzatori

Art. 511. Pena per i capi, promotori e organizzatori. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi,promotori ed organizzatori, e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.