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Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo inserito dall’art. 1, co. 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi così modificato (nel co. 1) dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto (facoltativo: 380 c.p.p.) ed il fermo (384 c.p.p.) sono consentiti per la sola ipotesi prevista dal co. 1; 3) la competenza è del Tribunale collegiale.