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Art. 157. Ulteriori indagini. Avocazione

Art. 157. Ulteriori indagini. Avocazione. 

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l’esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti richiede la riapertura delle indagini a norma dell’articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.

1 La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. 12 ottobre 1990, n. 445). La sua originaria previsione era stata così motivata: «Non essendo previsto nel procedimento davanti al pretore che il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione possa invitare il pubblico ministero a svolgere le ulteriori indagini che si ritengano dal giudice necessarie (come è invece stabilito per il procedimento ordinario dall’art. 409 comma 4), occorre introdurre una disposizione che consenta al procuratore generale di attivarsi, a seguito di opportuna segnalazione del giudice per la richiesta di riapertura delle indagini rimediando in tal modo all’incompletezza dell’operato del pubblico ministero a suo tempo incaricato delle indagini. In mancanza di una simile previsione lo svolgimento non completo delle indagini potrebbe rimanere privo di controllo e quindi di rimedi. L’intervento sostituivo del procuratore generale si trasforma poi sostanzialmente in un’ulteriore ipotesi di avocazione (v. il comma 2) quando la richiesta di riapertura delle indagini è accolta. Tale ipotesi appare già in nuce presente nel codice che, attraverso il richiamo all’art. 412, genericamente operato dall’art. 554 comma 2, implicitamente prefigura anche per il procedimento pretorile, il controllo sostitutivo del procuratore generale in ogni caso di inerzia del pubblico ministero quale è, appunto, l’ipotesi delineata dalla disposizione in  esame». (O.p.d.).

La Corte costituzionale (nella stessa sentenza sopra citata) ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’originario articolo 554 comma 2 c.p.p. (l’originario articolo 554, inserito nel Libro Ottavo, è stato sostituito a seguito della sostituzione di tutto il citato Libro Ottavo – recante, ora, disposizioni sul Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – operata dall’art. 44 della L. 16 dicembre 1999, n. 479) nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per Ie indagini preliminari presso la pretura, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.