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Art. 282 ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona  offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti  della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di  comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può  imporre limitazioni.

Articolo inserito dall’art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.