Art. 334-bis. (1) Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazioni difensiva.
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
(1) Articolo inserito dall’art. 8 L. 7 dicembre 2000, n. 397.