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Art. 374. Frode processuale

Art. 374.  Frode processuale. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è  punito, qualora il fatto non sia preveduto come un reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da da uno a cinque anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o  anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Il co. 1 è stato così modificato dall’art. 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.

Il co. 2 è stato così modificato dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è facoltativo; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.