Logo del Laurus Robuffo

Art. 293. Adempimenti esecutivi

Art. 293. Adempimenti esecutivi.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del  provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui  comprensibile, con cui lo informa:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca (1).

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato (2).

1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma  dell’articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero (2).

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del  pubblico ministero e agli atti presentati con essa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e  conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni (3) (4).

4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria (5).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101.

(2) Comma inserito dall’art. 1, D.Lgs. n. 101/2014 cit.

(3) L’originario co. 3 (costituito dai primi due periodi) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17 giugno 1997, n. 192 nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

(4) Gli attuali ultimi due periodi del comma 3 sono stati inseriti dall’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 3 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(5) Occorre ricordare che, secondo quanto dispone il novellato co. 6 bis dell’articolo 114, è vietata la pubblicazione dell’immagine di una persona privata della libertà personale  ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.