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Art. 7

Art. 7.  I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire quattrocentomila (euro 206), e si considerano delitti se la pena supera le lire quattrocentomila (euro 206).

Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze agravanti.

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.