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Art. 98. Minore degli anni diciotto

Art. 98.  Minore degli anni diciotto. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta
di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e nei casi stabiliti dalla legge,
la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale [o dell’autorità maritale].

Il co. 2 è stato così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

A mente dell’art. 26, L. 19 maggio 1975, n. 151, la locuzione «o dell’autorità maritale» deve ritenersi soppressa.