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Art. 7

Art. 7. 

1. L’autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell’istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l’indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell’autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell’uscita dall’istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l’elezione di domicilio prevista dall’articolo 161 comma 3 del codice.

2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell’articolo 6.