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Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni
Capo II - Perquisizioni

                                                                                                     CAPO II 

                                                                                            PERQUISIZIONI

Vedi la L. 20 giugno 2003, n. 140 recante «Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali alle alte cariche dello Stato».

Art. 247. Casi e forme delle perquisizioni.

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale.  Quando vi è fondato  motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale. 1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne  l’alterazione (1).

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

(1) Comma inserito dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).