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Art. 570. Impugnazione del pubblico ministero

Art. 570. (1) Impugnazione del pubblico ministero.

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che  siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento (2).

2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale  sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli  avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

(1) Articolo modificato dall’art. 200 D.lgs. 51/98 e succ. mod.

(2) Il secondo periodo del co. 1 è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.