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Art. 443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Art. 443.  Commercio o somministrazione di medicinali guasti.  Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (euro 103).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) se necessario ad interrompere la condotta criminosa; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.