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Art. 141 bis. Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione

Art. 141-bis. (1) Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione.

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di  inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle  parti.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.