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Art. 209. Regole per l’esame

Art. 209. Regole per l’esame.

1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo  195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda ne è fatta menzione nel verbale.