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Art. 397. Differimento dell’incidente probatorio

Art. 397. Differimento dell’incidente probatorio.

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’articolo 396 comma 1 e indica:

    a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

    b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto e immediatamente comunicata al pubblico ministero.

4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell’articolo
393 comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.