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Art. 184. Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reato

Art. 184.  Estinzione della pena [di morte,] (1) dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reato.  Quando, per effetto di  amnistia, indulto o grazia, la pena [di morte o] dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta se il condannato è stato detenuto per oltre trent’anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente al condannato
all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’art. 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.