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Art. 33. Condanna per delitto colposo

Art. 33.  Condanna per delitto colposo.  Le disposizioni dell’art. 29 e del secondo capoverso dell’art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell’art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.