Art. 429. Danneggiamento seguito da naufragio. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione,lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di
naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il comma 1,obbligatorio (380 c.p.p.) per il comma 2; 3) il fermo è consentito nella sola ipotesi del comma 2 (384 c.p.p.); 4) competenza: comma primo, Tribunale monocratico; comma secondo, Tribunale collegiale.