Logo del Laurus Robuffo

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Art. 481.  Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.  Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato,fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516).

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.