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Art. 254. Sequestro di corrispondenza

Art. 254. Sequestro di corrispondenza.

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome  diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato (1).

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto (2).

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono  immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono comunque  essere utilizzati.

(1) Comma così sostituito dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

(2) Comma così modificato dall’art. 8, L. n. 48/2008 cit.