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Art. 369. Autocalunnia

Art. 369. Autocalunnia.  Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo
o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato  commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Procedura: 1) delitto perseguibile d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.